Lavori in quota

Normativa sui lavori in quota: come tutelare i lavoratori a rischio

Norme, Rischi sul lavoro

Indice:

  • Cosa si intende per “lavoro in quota”
  • Normativa lavori in quota: i punti chiave
  • I DPI anticaduta: quali scegliere

Secondo i dati INAIL, i decessi avvenuti durante l’orario di lavoro nel 2025 si sono leggermente ridotti: sono passati da 797 del 2024 a 792 nel 2025. Dato che, seppur in lieve calo, deve essere letto in modo positivo con l’obiettivo di continuare a ridurlo sempre di più con controlli mirati e campagne volte a diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro. Uno dei settori più colpiti è sicuramente quello delle costruzioni che conta 148 morti[1]. Chi lavora nell’edilizia, infatti, corre più pericoli rispetto ad altri professionisti, perché cadute, scivolamenti, ustioni, incidenti elettrici e movimentazione di oggetti e materiali, sono ricorrenti e a volte possono rivelarsi fatali.
Tra le cause principali dei decessi sul lavoro compaiono le cadute dall’alto, più frequenti proprio nell’ambito edile, causate per esempio da cadute accidentali da scale utilizzate impropriamente, dallo sfondamento di un piano o dallo scivolamento da un tetto.

Per far chiarezza sul tema dei lavori in quota, nel nostro approfondimento cercheremo di fornire le indicazioni più importanti sul tema cercando di identificare cosa rientra o meno in questo ambito, i dispositivi di protezione anticaduta obbligatori e quali sono le norme che tutelano chi svolge professioni così essenziali ma allo stesso tempo così rischiose.

Cosa si intende per “lavoro in quota” e quali sono le relative attività

Come precisato dal Testo Unico sul Lavoro, principale riferimento normativo sui lavori in quota, e in particolare dall’articolo 107, si definisce lavoro in quota qualsiasi attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile[2].

Nello specifico, l’art. 105, del medesimo Decreto, elenca tutte le attività che possono rientrare nei lavori in quota:

  • interventi di demolizione;
  • esecuzione di lavori di scavo e attività di montaggio e/o smontaggio di prefabbricati;
  • operazioni di messa in sicurezza di pareti rocciose;
  • installazione di impianti elettrici
  • interventi di trasformazione o risanamento;
  • esecuzione di lavori su coperture, su scale a pioli portatili e su ponteggi.

Non appartengono invece ai lavori in quota attività come lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali, lavori svolti in mare, attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine, comunque, soggette ai poteri dello Stato[3], come specificato nell’art. 106 del D.Lgs. 81/08

Normativa lavori in quota: i punti chiave

Oltre alla definizione, il D.Lgs. 81/08 indica con precisione gli obblighi del datore di lavoro e i DPI necessari al fine di tutelare tutti coloro che svolgono attività ad alto rischio. Nel primo caso, l’art. 111 delinea con precisione tutti gli Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota, sottolineando la priorità dell’utilizzo dei dispositivi di protezione collettiva rispetto a quelli individuali mentre nell’art. 115 sono elencati tutti i tipi di sistemi di protezione contro le cadute dall’alto qualora non siano possibile attuare misure collettive. Il dispositivo di protezione, certificato per l’uso a cui è destinato, deve consentire una caduta libera non superiore a 1,5 m o, nel caso di dissipatore di energia, a 4 metri.

Ad oggi, la formazione obbligatoria per chi opera in quota prevede un corso base di 8 ore, che varia a seconda del lavoro (lavori in quota generici e DPI III categoria oppure lavoro su ponteggi e funi) e una formazione di aggiornamento di 4 ore, da prevedersi ogni 5 anni salvo cambiamenti significativi nelle procedure o nelle normative.

Mansioni, scelta dei DPI, consapevolezza dell’utilizzo dei DPI e formazione sono la dimostrazione di quanto sia importante un lavoro sinergico tra datore di lavoro e professionisti. Se da una parte la responsabilità delle scelte e della valutazione ricade sul datore di lavoro dall’altra chi svolge le proprie mansioni, specie quelle a rischio, deve rispettare obblighi e doveri anche in termini di tutela personale e collettiva.

In questa panoramica sulla normativa sui lavori in quota è utile menzionare anche due normative europee relative ai DPI anticaduta:

  • la EN 363, che definisce i sistemi di protezione individuale contro le cadute;
  • la EN 365, che stabilisce i requisiti relativi a ispezione, manutenzione, marcatura e istruzioni d’uso dei DPI anticaduta.

Entrambe le normative mirano, anche a livello europeo, ad assicurare che i sistemi anticaduta siano sempre efficaci, certificati e sempre in buono stato.

I DPI anticaduta: quali scegliere

I dati, le definizioni e le normative sui lavori in quota finora citati rimarcano l’importanza e l’utilizzo dei dispositivi anticaduta sia collettivi che individuali.
In questo contesto, i dispositivi di protezione collettiva per i lavori in quota sono prioritari rispetto a quelli individuali perché mettono in sicurezza più operatori contemporaneamente e allo stesso tempo limitano il rischio alla base.
Tra i principali ci sono:

  • Parapetti di protezione che impediscono la caduta da aree piane o inclinate.
  • Reti di sicurezza installate per bloccare sia cadute orizzontali sia cadute verticali
  • Scale fisse con gabbia o dispositivi anticaduta quindi sistemi di accesso sempre protetti
  • Ponteggi fissi o mobili
  • Impalcature e piattaforme di lavoro come piani elevabili e trabattelli
  • Sistemi che possano coprire in modo provvisorio o proteggere le aperture come nel caso di botole, vani tecnici e lucernai
  • Linee elettriche isolate o schermate

I DPI anticaduta vengono adottati quando i dispositivi di protezione collettiva non sono applicabili o non garantiscono la protezione necessaria. Tra i principali ci sono:

  1. Sistemi volti ad arrestare la caduta come imbracatura di sicurezza, cordini dotati di assorbitore di energia, dispositivi anticaduta retrattili e dispositivi guidati su linea vita
  2. Cinture di posizionamento (UNI EN 358) che permettono di svolgere le proprie mansioni con le mani libere in sicurezza
  3. Sistemi di trattenuta che non consentono al lavoratore di arrivare in zone a rischio caduta
  4. Sistemi di accesso e recupero come dispositivi per spazi confinati o recupero operatore e discensori e sistemi di evacuazione
  5. Linee vita sia temporanei che permanenti e punti di ancoraggio certificati

Inoltre, questi DPI anticaduta possono essere utilizzati insieme ad altri DPI come il casco con sottogola (obbligatorio in quota), scarpe antinfortunistica antiscivolo e idonei guanti da lavoro da scegliere in base all’attività che si sta svolgendo.

Tra i servizi che Lyreco Intersafe offre c’è quello relativo all’ispezione dei sistema anticaduta, pensato per salvaguardare l’efficacia del DPI evitando che i danni non immediatamente visibili ai meno esperti mettano in pericolo gli operatori come previsto dalla EN 365 che definisce l’obbligatorietà dell’ispezione e quindi del controllo visivo dei DPI anticaduta.

Proprio a rimarcare l’importanza di questo aspetto, insieme a Delta Plus, Lyreco offre anche corsi di formazione per imparare a ispezionare i DPI anticaduta. Il corso si svolge in presenza e prevedere un attestato valido 2 anni, rilasciato dopo un test finale.

Per avere più dettagli è possibile contattare il Customer Care, scoprire i servizi su misura di Lyreco Intersafe o contattaci per parlare con i nostri specialisti!

 

Fonti

[1] Dati sugli infortuni sul lavoro 2025

[2] Articolo 107 del D.Lsg 81/08

[3] Ibid., art, 106